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Legge39

(Estratto da: “Dati informativi concernenti la legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 - Relazione al Consiglio regionale della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara”)

Il testo, composto da cinquantaquattro articoli, giunge a distanza di più di vent’anni dalla trasformazione degli enti già denominati Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), in Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER), enti pubblici economici strumentali della Regione, operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile.

Si tratta di un riordino organico e complessivo della disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, con cui si pongono, in particolare, indirizzi e modalità d’esercizio delle funzioni da parte delle ATER e dei comuni.

Con ciò vengono abrogate (articolo 53) le fondamentali disposizioni regionali del settore ad oggi vigenti, ossia: la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica”; la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; gli articoli da 65 a 67, Capo II - Sezione III, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Il riordino della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) nell’attuale proposta di testo unico raccoglie e coordina, dunque, le disposizioni originariamente comprese nei citati provvedimenti legislativi, per semplificare il quadro normativo regionale e, con l’occasione, procedere ad una revisione dell’assetto organizzativo e funzionale delle ATER - in coerenza con gli obiettivi di snellimento dell’azione amministrativa proprii delle recenti manovre finanziarie nazionali - ed innovare taluni aspetti della disciplina dell’ERP, adeguandola al mutato contesto socio-economico della Regione, nell’intento di offrire una migliore risposta al bisogno dei soggetti richiedenti l’assegnazione di alloggio.

Quanto all’organizzazione ed al funzionamento delle ATER - Titolo II, Disciplina delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) - si rammenta che, nel corso della precedente legislatura, la legge regionale n. 10 del 1995 aveva subito le modificazioni apportate dalla legge n. 13 del 2013, intervenuta sul sistema di governance. Gli organi di gestione previsti dalla previgente normativa, consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, direttore e collegio dei revisori dei conti, erano stati, così, sostituiti dal direttore generale, dal revisore unico dei conti e dalla conferenza unica dei sindaci, soggetto, quest’ultimo, rimasto concretamente non istituito presso le ATER. Orbene, la presente proposta, sulla scorta della valutazione degli esiti della riforma approvata nel 2013, reintroduce il consiglio di amministrazione col suo presidente, coadiuvati nella gestione dal direttore, e conferma la figura dell’organo di revisione contabile individuata nel revisore unico, mentre abroga la conferenza dei sindaci.

Un’ulteriore importante novità è, poi, costituita dalla modifica della procedura di approvazione dello statuto delle Ater, attualmente prevista dall’articolo 6 della l.r. n. 10 del 1995, come nel testo modificato dalla l.r. n. 13 del 2013, il quale prevede sia di competenza del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, mentre l’attuale proposta dispone (articolo 8) sia adottato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ed approvato dalla Giunta stessa che, su questo come su altri atti (bilancio preventivo e di esercizio, regolamenti di amministrazione e contabilità, regolamento e dotazione organica del personale) esercita, ai sensi della legge regionale n. 53 del 1993, il controllo di legittimità e merito sugli atti delle ATER (articolo 17, che pone una disciplina della vigilanza e del controllo più dettagliata di quella vigente).

Quanto all’attività delle ATER, vengono a queste attribuite ulteriori funzioni, quali (articolo 7):

  • la gestione e la valorizzazione del patrimonio dismesso delle unità locali socio sanitarie (ULSS) o trasferito all’amministrazione regionale o di altri enti, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 85 del 2010;
  • le funzioni di stazione unica appaltante, secondo il decreto legislativo n. 50 del 2016;
  • l’esecuzione di opere di edilizia nonché di opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici e l’esecuzione di opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria ed alla sicurezza;
  • il rilascio di attestazioni, su richiesta degli interessati, di qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4;
  • la verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite nelle norme sui contratti pubblici.

Ulteriore novità è la previsione della possibilità, per le ATER, di procedere all’aggregazione dei servizi aziendali, mediante apposite convenzioni, per le progettazioni, la gestione delle gare di appalti, la gestione dei contenziosi o altre attività di natura legale, il controllo patrimoniale e reddituale dell’utenza, gli obblighi ed adempimenti amministrativi relativi all’anticorruzione ed alla trasparenza, la formazione, la gestione del sistema di qualità, il trattamento economico del personale (articolo 19).

Quanto alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) - Titolo III, Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - la proposta legislativa modifica sostanzialmente e sotto molti aspetti, per lo più di carattere tecnico, la normativa vigente (l.r. n. 10 del 1996), rinviando la disciplina di talune fattispecie a singoli provvedimenti giuntali elencati dall’articolo 48, comma 1 (disciplina del funzionamento dell’Osservatorio regionale sulla casa di cui all’articolo 5; schema di statuto delle ATER; definizione dell’indennità del revisore unico dei conti e del supplente; definizione della misura dei rimborsi spettanti alle ATER per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica; predisposizione della procedura informatica a servizio dei comuni e delle Ater per il caricamento delle domande, formazione delle graduatorie, dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio; approvazione dello schema tipo di regolamento per l’utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) ed a regolamento della Giunta regionale, da approvarsi previo parere della competente commissione consiliare di cui all’articolo 48, comma 2 (casi in cui sia obbligatorio l’espletamento del bando e la gestione delle graduatorie per ambiti territoriali sovracomunali ed individuazione di detti ambiti; modalità di acquisizione dell’attestazione ISEE; criteri di calcolo dell’ISE - ERP e dell’ISEE - ERP, oltre alla definizione ed all’aggiornamento del valore di controllo del valore dell’ISEE - ERP ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica; modalità di assegnazione degli alloggi, punteggi e criteri di priorità in base alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare; definizione di modalità di calcolo e parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione, valore del canone di locazione massimo ed indennità di occupazione temporanea; disciplina del subentro nell’alloggio assegnato e dell’ampliamento del nucleo familiare; procedure di formazione del piano di mobilità obbligatoria e volontaria; procedure per la definizione dei ricorsi presso la commissione alloggi relativi al procedimento di formazione della graduatoria; procedure per il rilascio degli alloggi occupati senza titolo; procedure per lo svolgimento in forma aggregata dei servizi delle ATER; procedure per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

In tal modo, istituti attualmente disciplinati dettagliatamente dalla legge saranno regolamentati, per l’aspetto operativo, da atti amministrativi di contenuto generale: i provvedimenti giuntali ed il regolamento di Giunta regionale di cui s’è detto.

Si assisterà, dunque, ad un’opera estesa di delegificazione nel settore, per favorire una miglior flessibilità d’intervento esecutivo della norma generale ed una maggiore rapidità di revisione.

Gli aspetti di significativa innovazione, nei principi legislativi di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono sostanzialmente:

  • la previsione, ai fini della partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dell’ulteriore requisito della residenza anagrafica da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, nel Veneto (articolo 24, comma 2, lettera a));
  • l’accesso alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi ERP sulla base di uno specifico indicatore di situazione economica familiare cui lo stesso soggetto appartiene, in termini di numerosità e di caratteristiche (articolo 24, comma 2, lettera e) ed articolo 26);
  • la verifica della capacità economica della famiglia mediante l’utilizzo di indicatori di consumo ISTAT (articolo 26, comma 4). A tal proposito si fa osservare che la scelta di abbandonare il tradizionale criterio del reddito, a favore dello specifico indicatore di situazione economica equivalente (ISEE-ERP) risponde ad una esigenza di equità e non preclude l’accesso ai nuclei familiari che dispongono di risparmi propri per far fronte ad esigenze e rischi imprevedibili, ed evita che dell’agevolazione possano avvantaggiarsi soggetti che, pur dichiarando redditi contenuti, dispongano di risorse finanziarie, a detrimento di persone e nuclei familiari in condizione di maggior disagio economico;
  • la conversione dei contratti di locazione a tempo indeterminato in contratti di locazione a termine, al fine di intervenire positivamente sul tasso di rotazione dei beneficiari, garantendo un adeguato e non procrastinabile ricambio delle famiglie in stato di bisogno nel sistema regionale ERP (articolo 33). La durata del contratto di locazione è stabilita in cinque anni e lo stesso è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo se i requisiti per l’assegnazione permangono, con il limite di ISEE-ERP vigente in tale data, sempre che non si siano verificate le cause d’annullamento o di decadenza dell’assegnazione, disciplinate, rispettivamente agli articoli 30 e 31;
  • l’introduzione dei principi di equità e sopportabilità per il nucleo familiare dell’assegnatario, ai fini della determinazione del canone di locazione (articolo 35), in luogo del canone determinato esclusivamente sulla base del reddito, che - pur rispondendo ai bisogni di nuclei monoparentali e a basso reddito - non consente l’accesso al sistema di edilizia residenziale pubblica a nuove famiglie e non consente un equilibrato utilizzo del patrimonio e adeguati investimenti per il mantenimento dello stesso;
  • l’introduzione del principio di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione del canone di locazione (articolo 35). Da un lato, quindi, i canoni di locazione devono essere commisurati alla capacità economica delle famiglie assegnatarie; dall’altro si risponde alla necessità di assicurare al sistema di edilizia residenziale pubblica le entrate necessarie al mantenimento e miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio immobiliare, escludendo tuttavia effetti di aggravio sulle situazioni di maggior disagio economico. I canoni oggi applicati sulla base dell’impianto normativo in vigore risultano infatti privi, per buona parte, di qualsiasi riferimento alla loro compatibilità con i costi finanziari connessi alla realizzazione e gestione degli alloggi stessi, ciò che si giustifica solo con riguardo alle fasce della popolazione da collocarsi nella parte più bassa delle fasce di reddito. Il canone di locazione sopportabile è determinato sulla base dell’ISEE- ERP dell’assegnatario e del suo nucleo familiare, (articolo 26, comma 1). L’assegnatario, in caso di variazione in diminuzione del reddito del nucleo familiare, ha diritto - su documentata richiesta - alla rideterminazione del canone (articolo 41, comma 3), mentre, qualora in occasione della verifica annuale della situazione economica di cui all’articolo 41, questa risulti superiore al limite vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica - fissato in 20.000 euro (articolo 26, comma 3) - il canone di riferimento viene rivalutato in funzione di quanto la condizione economica superi quella prevista per l’accesso stesso, fino a raggiungere il canone massimo (articolo 35, comma 3). Come anticipato, sarà la Giunta regionale a definire, con regolamento (articolo 48, comma 2, lettera d)) la metodologia di calcolo del canone sopportabile - del canone minimo e del canone massimo che un nucleo familiare, con condizione economica non superiore a quella prevista per l’accesso, deve corrispondere avendo sufficiente capacità economica - e del canone massimo per le famiglie con condizione economica superiore a quella prevista per l’accesso;
  • il riordino delle funzioni delle commissioni per l’assegnazione e per i ricorsi sulla graduatoria e decadenza dall’assegnazione - con conseguente previsione di una commissione alloggi unica - in luogo delle attuali commissioni istituite in ogni provincia (articolo 32);
  • la definizione di una disciplina più puntuale della fattispecie dell’ospitalità temporanea, prevedente tanto l’indennità di occupazione, per periodi di ospitalità autorizzata superiori a trenta giorni e comunque non eccedenti i due anni, quanto l’applicazione di sanzione pecuniaria, sia in caso di omessa comunicazione di ospitalità, sia in caso di ospitalità non autorizzata che, comunque, è disposto risponda ad ipotesi di cessione parziale dell’alloggio, comportante la decadenza dall’assegnazione (articolo 39);
  • la previsione di un Osservatorio per la legalità e la trasparenza, istituito presso ogni ATER, per l’analisi e lo studio dei temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità ed alle assegnazioni degli alloggi, di cui sono componenti il presidente dell’ATER, tre sindaci, tre comandanti della polizia locale, un rappresentante del coordinamento dei comitati degli inquilini, due rappresentanti sindacali (articolo 22).

Il testo si struttura in quattro Titoli.

  • Il Titolo I, Disposizioni generali, (articoli da 1 a 5) si compone di un Capo, dedicato alle funzioni della Regione (articolo 2) e dei comuni (articolo 3), agli strumenti di programmazione e pianificazione (articolo 4), oltre che all’Osservatorio regionale sulla casa (articolo 5).
  • Il Titolo II, Disciplina delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), (articoli da 6 a 19), si compone di un unico Capo dedicato all’organizzazione ed al funzionamento delle ATER.
  • Il Titolo III, Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si compone di cinque Capi. Il primo (articoli da 20 a 22) di principi generali; il secondo (articoli da 23 a 32) sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; il terzo (articoli da 33 a 42) sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; il quarto (articoli da 43 a 45) sugli alloggi per le emergenze abitative e a finalità sociali; il quinto (articolo 47) sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  • Il Titolo IV, Disposizioni finali, si compone di un unico Capo di norme finali, transitorie, clausola valutativa, norma finanziaria ed abrogazioni.